Interventi straordinari e di emergenza

Riferimenti normativi: D.Lgs 33/2013 - art. 42
 

Art. 42

Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonchè l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;

b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;

c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;

d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

------------------------------------------

  • A tutt'oggi non sussistono provvedimenti e/o condizioni di carattere straordinario e di emergenza nel nostro Comune.
  • Nel caso in cui venissero emanati si precisa che l'amministrazione si impegna a pubblicarne tempestivamente tutti gli atti e relativi allegati come da adempimento di legge.
Descrizione
Nessun documento caricato per la categoria selezionata
torna all'inizio del contenuto